Art. 12.
(Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale).

      1. È istituito il «Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale» presso il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Il Fondo eroga alle associazioni di categoria, in proporzione al numero di imprese associate e ai finanziamenti garantiti in essere, un contributo al fondo interconsortile per la costituzione di nuovi confidi nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga altresì ai confidi esistenti incentivi alle fusioni

 

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mediante un contributo al fondo rischi del confidi risultante dalla fusione in misura pari al 10 per cento dell'ammontare di tale fondo, elevato al 20 per cento nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché contributi per spese di informatizzazione e costituzione di banche dati nella struttura organizzativa dei confidi.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro il 31 dicembre 2006, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono attribuite a ciascuna regione a titolo di cofinanziamento di risorse regionali di pari ammontare, in misura inversamente proporzionale alle perdite riscontrate, a fine esercizio, nei confidi regionali nelle misure del 50, del 30 e del 10 per cento delle perdite subite dai confidi regionali nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, e in particolare:

          a) nella misura del 50 per cento, per i confidi, costituiti da almeno due anni, che negli ultimi due esercizi non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 2 per cento;

          b) nella misura del 30 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 4 per cento;

          c) nella misura del 10 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 6 per cento.

      4. Il limite di reintegro fissato dal comma 3 è elevato di un ulteriore 10 per cento quando la garanzia consortile è prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, o quando i confidi hanno competenza operativa estesa al territorio regionale. Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 20 per cento per i confidi ubicati nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e nei territori italiani colpiti

 

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da fenomeni di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Con il medesimo decreto di cui al citato comma 3 sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per la concessione degli incentivi, dei contributi e per il cofinanziamento regionale di cui al presente comma.
      5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.